DD V CIRCOLO

Organi Collegiali

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Consigli di Intersezione e Interclasse (art. 5 Decreto Legislativo 297/1994)

  1. Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia e il Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria son rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella Scuola dell’Infanzia e dai docenti dei gruppi di classe parallele dello stesso plesso nella Scuola Primaria. Fanno parte del Consiglio di Intersezione e di Intrclasse anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
  2. Fanno parte del Consiglio di Intersezione e di Interclasse nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.
  3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del Consiglio di Interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classe interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità Europea.
  4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.
  5. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Intersezione e di Interclasse con la solo presenza dei docenti.
  6. I Consigli di Intersezione e di Inteclasse sono presieduti rispettavamente dal Dirigente o da un docente, membro del Consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. in particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

Collegio dei docenti (art. 7 Decreto Legislativo 297/1994)

  1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del Collegio dei Docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi nel circolo.
  2. Il Collegio dei Docenti:
  • ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo. in particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdiscioplinare. esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
  • formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo;
  • delibera, al fine della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Inteclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Circolo, alla scelta di sussidi didattici;
  • adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
  • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo;
  • elegge i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; uno degli eletti sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento;
  • elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Circolo;
  • elegge, nel suo senso, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale docente;
  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni BES;
  • esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-spico-pedagogici e di orientamento;
  • esprime parare, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all’educazione della salute previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
  • si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
  1. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Intersezione e di Inteclasse.
  2. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
  3. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
  4. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite da Dirigente ad uno dei docenti eletto a norma dal precedente comma 2, lettera h.

Consigli di Circolo e giunta esecutiva (art. 8 Decreto Legislativo 297/1994)

  1.  Il Consiglio di Circolo è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.
  2. i rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
  3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Circolo, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
  4. Il Consiglio di Circolo è presieduto da uno dei membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
  5. Il Consiglio di Circolo elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo, e il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
  6. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
  7. I Consigli di Circolo e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
  8. Le funzioni di segretario del Consiglio di Circolo son affidate dal Presidente ad un membro del consiglio stesso.

 

COMITATI DI VALUTAZIONE

 

L. 107/2015 Art.1 – commi 126, 127, 128 e 130

Comitato di valutazione del merito dei docenti

 

COMMA 126 Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con Decreto dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

COMMA 127 Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

COMMA 128 La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

COMMA 130 Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolasdtiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell’articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

 

 L. 107/2015 Art.1 – comma 129

 Comitato dell’anno di prova dei docenti

 

COMMA 129 Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del Testo Unico di cui al d.lgs 16 aprile1994, n 297, è sostituito dal seguente:

“Art.11 (Comitato per la valutazione dei docenti)

  1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dai risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
  5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un dicente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501″